La Whistleblowing Policy di Feger S.p.A

Feger S.p.A è fermo sostenitore della politica sul “Whistleblowing”, come è espressamente sottolineato all’interno del codice etico dell’azienda.

Ma cosa significa esattamente? E come può essere applicata?

Con il termine “Whistleblowing” si indica ad oggi una protezione che l’azienda applica nei confronti di chiunque, nell’ambito della sua attività lavorativa all’interno dell’azienda sia esso dipendente, dirigente, amministratore, venga a conoscenza di condotte illecite che possano violare il modello di organizzazione e gestione aziendale.

Chi deciderà di segnalare accaduti illeciti viene in gergo conosciuto con il termine di “Whistleblower”, la cui origine risale agli Stati Uniti d’America. La parola utilizzata deriva dalla frase to blow the whistle, letteralmente «soffiare il fischietto», riferita all'azione dell'arbitro nel segnalare un fallo o a quella di un poliziotto che tenta di fermare un'azione illegale. Il termine è in uso almeno dal 1958, quando apparve nel Mansfield News-Journal (Ohio).

La protezione riservata ai whistleblower varia da Paese a Paese e può dipendere dalle modalità e dai canali utilizzati per le segnalazioni.

In Italia l’articolo 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha disciplinato per la prima volta la figura del whistleblower, con particolare riferimento al "dipendente pubblico che segnala illeciti", al quale viene offerta una parziale forma di tutela.

Nell'introdurre un nuovo art. 54-bis al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si è infatti stabilito che, esclusi i casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il dipendente che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro all'autorità giudiziaria italiana o alla Corte dei conti, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria.

 Nel 2017 la legge sul Whistleblowing è stata ampliata introducendo forme di protezione analoghe anche ai lavoratori dei settori privati.

È inoltre importante sottolineare che l’identità del “Whistleblower”, ovvero del segnalatore non può essere rivelata senza il suo consenso e che spetterà al datore di lavoro dimostrare che le misure discriminatorie siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione da parte del dipendente.

Feger S.p.A sostiene tale normativa e precisa all’interno del suo codice etico che chiunque sia a conoscenza di comportamenti illeciti ha il dovere di segnalarlo all’Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo email: odv@feger.it